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Sospensioni dei termini di pagamento e soggetti beneficiari

Il decreto legge n. 189/2016 ha previsto la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento per tutte le utenze situate nei comuni rientranti nel cratere sismico (come individuati negli allegati 1, 2 e 2-bis). Scarica gli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016

Le date dei 3 eventi sismici costituiscono il termine iniziale dal quale decorrono in automatico le misure adottate in favore dei soggetti con immobile situato in uno dei Comuni dei 3 allegati. Fanno eccezione i Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, rientranti nell’Allegato 2, in relazione ai quali non è previsto alcun automatismo.

rif norme sisma

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha provveduto a deliberare la sospensione dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere per un periodo di:

  • 6 mesi per tutti i beneficiari della sospensione automatica;
  • ulteriori 6 mesi in caso di immobile inagibile (solo su richiesta del soggetto danneggiato, che produca idonea documentazione attestante l’inagibilità dell’immobile e il nesso di causalità con gli eventi sismici)

Il periodo di sospensione dei termini di pagamento decorre a partire dalla data del sisma di riferimento (24 agosto, 26 ottobre, 18 gennaio).
La sospensione dei termini di pagamento trova applicazione anche con riferimento alle fatture emesse prima della data di decorrenza dei termini di sospensione, qualora i termini di pagamento fossero ancora in corso rispettivamente alle medesime date.

 

SOGGETTI BENEFICIARI DELLA SOSPENSIONE AUTOMATICA DEI TERMINI DI PAGAMENTO
Sono beneficiari della sospensione automatica (per i primi 6 mesi):

  • i soggetti titolari di almeno un contratto di fornitura nei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 e 2-bis al decreto legge n. 189/2016, ad accezione delle utenze attive nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto;
  • i soggetti alloggiati nelle strutture abitative di emergenza (SAE) adibite a civile abitazione e/o nei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (MAPRE) e/o alle utenze site nelle aree di accoglienza temporanea alle popolazioni colpite allestite dai Comuni e a quelle site negli immobili ad uso abitativo per assistenza alla popolazione.

Il termine di sospensione di 6 mesi dalla data del sisma é prorogato di ulteriori 6 mesi limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti.

Per i soggetti beneficiari della sospensione automatica (per i primi 6 mesi), l’applicazione per i successivi sei mesi di sospensione dei termini di pagamento avviene solo su richiesta del soggetto interessato che dichiari mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda.

Modulo da scaricare per proroga sospensione termini di pagamento.

 

 

SOGGETTI BENEFICIARI, NON AUTOMATICAMENTE MA SOLO SU RICHIESTA, DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO
Rientrano in questa categoria:

  1. i soggetti titolari di utenza sita nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, esclusivamente nel caso in cui dichiarino l’inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli uffici dell’Agenzia delle entrate e dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti;
  2. i soggetti titolari di utenza sita in altri Comuni delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e attiva alla data di tali eventi, che dimostrino il nesso di causalità diretto tra l’inagibilità dell’immobile in cui è sita l’utenza e gli eventi sismici verificatisi, comprovato da apposita perizia asseverata;
  3. altri soggetti che abbiano subito, a causa degli eventi sismici del 24 agosto e successivi, gravi danni alla propria abitazione di residenza e siano in grado di dimostrare l’inagibilità parziale o totale della stessa e il nesso di causalità con i menzionati eventi comprovato da apposita perizia asseverata.

 

Per tali soggetti la sospensione dei termini di pagamento, compresa l’ulteriore proroga di 6 mesi, non è automatica, ma si applica su richiesta del soggetto interessato secondo quanto previsto dalla normativa primaria. A tal fine il soggetto richiedente deve provvedere alla presentazione all’esercente la vendita dell’istanza prevista all’articolo 3, commi 1 e 2, della deliberazione dell’AEEGSI 252/2017/R/com, fornendo i documenti ivi indicati, che riportiamo di seguito:

a) autodichiarazione, compilando a seconda della tipologia di soggetto, uno dei moduli qui sotto riportati:

b) autocertificazione in cui si dichiara la data di accadimento dell’evento sismico che ha reso inagibile l’abitazione (scelta tra le opzioni del giorno 24 agosto 2016, 26 ottobre 2016 o 18 gennaio 2017) e che, in relazione al punto di fornitura asservito all’unità immobiliare di cui alla precedente lettera a), non sono state richieste agevolazioni per altri punti di fornitura, né da parte del soggetto richiedente, né da parte di altri soggetti che alla data precedentemente indicata, risiedevano nell’unità immobiliare di cui alla medesima lettera a);

Soggetti di cui al punto 1):
Modulo da scaricare per autodichiarazione per Comuni Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.

Soggetti di cui al punto 2):
Modulo da scaricare per autodichiarazione per Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria esclusi da allegato 1 e 2.

Soggetti di cui al punto 3):
Modulo da scaricare per autodichiarazione per forniture relative ad abitazioni di residenza.

I soggetti di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono, inoltre, tenuti a presentare all’esercente la vendita, entro 18 mesi dall’invio dell’istanza, copia della perizia asseverata che dimostri il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici verificatisi a far data dal giorno 24 agosto 2016 e successivi.

 

 

La documentazione (comprensiva di fronte/retro di un documento di riconoscimento valido del dichiarante) potrà essere presentata ad AGSM AIM Energia:

  • via web accedendo al sito internet www.agsmperte.it > Richieste online > EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI
  • a mezzo fax, 045 867 7438
  • a mezzo posta, AGSM AIM Energia Spa – Ufficio Fatturazione – Lungadige Galtarossa, 8 – 37133 Verona

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile chiamare il Servizio Clienti di AGSM AIM Energia al numero 800 55 28 66.

 

Clicca qui per leggere il testo completo della delibera 252/2017/R/com (e degli altri provvedimenti collegati) e per visualizzare le slide riepilogative dell’AEEGSI.